Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 288

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 288. 
                    (Procedimento di correzione). 
 
  Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione,  il
giudice provvede con decreto. 
 
  Se e' chiesta da una  delle  parti,  il  giudice,  con  decreto  da
notificarsi insieme col ricorso a norma  dell'articolo  170  primo  e
terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti  debbono  comparire
davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede  con  ordinanza,  che
deve essere annotata sull'originale del provvedimento. 
 
  Se e' chiesta la correzione di una  sentenza  dopo  un  anno  dalla
pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle
altre parti personalmente. 
 
  Le sentenze  possono  essere  impugnate  relativamente  alle  parti
corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e'  stata
notificata l'ordinanza di correzione. 
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