Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 288.
(Procedimento di correzione).
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il
giudice provvede con decreto.
Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da
notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e
terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire
davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che
deve essere annotata sull'originale del provvedimento.
Se e' chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla
pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle
altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti
corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui e' stata
notificata l'ordinanza di correzione.