Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2900

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2900. 
 
                 (Condizioni, modalita' ed effetti). 
 
  Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate  le
sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso
i terzi al proprio debitore e  che  questi  trascura  di  esercitare,
purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si
tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione
di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. 
 
  Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare  anche  il
debitore al quale intende surrogarsi. 
 
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