Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2918.
(Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora
scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono
nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al
pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai
tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non
trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al
pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla
data del pignoramento.