Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2920.
(Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta).
Se oggetto della vendita e' una cosa mobile, coloro che avevano la
proprieta' o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto
valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non
possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ne'
possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la
responsabilita' del creditore procedente di mala fede per i danni e
per le spese.