Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2924.
(Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora
scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di
cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte
anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in
conformita' degli usi locali.