Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2924

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2924. 
 
           (Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti). 
 
  Le cessioni e le liberazioni di  pigioni  e  di  fitti  non  ancora
scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che  si  tratti  di
cessioni  o  di  liberazioni  eccedenti  il  triennio  e   trascritte
anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni  fatte  in
conformita' degli usi locali. 
 
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