Testo in vigore dal 17 aprile 1994
Art. 2945.
(Effetti e durata dell'interruzione).
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di
prescrizione.
Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai
primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al
momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il
giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e
il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto
interruttivo.
((Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della
notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al
momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu'
impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa
sull'impugnazione)).