Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2945

Testo in vigore dal 17 aprile 1994

                             Art. 2945. 
 
                (Effetti e durata dell'interruzione). 
 
  Per  effetto  dell'interruzione  s'inizia  un  nuovo   periodo   di
prescrizione. 
 
  Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati  dai
primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione  non  corre  fino  al
momento in cui passa  in  giudicato  la  sentenza  che  definisce  il
giudizio. 
 
  Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto  interruttivo  e
il nuovo  periodo  di  prescrizione  comincia  dalla  data  dell'atto
interruttivo. 
 
  ((Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della
notificazione dell'atto contenente la domanda di  arbitrato  sino  al
momento in cui  il  lodo  che  definisce  il  giudizio  non  e'  piu'
impugnabile   o    passa    in    giudicato    la    sentenza    resa
sull'impugnazione)). 
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