Testo in vigore dal 12 agosto 2012
Art. 383.
(Cassazione con rinvio).
La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice
di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa puo'
essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare
sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.
La corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per
la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al
primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.
((Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,
la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.)) ((136))
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AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la
presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con
ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto medesimo.