Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 383

Testo in vigore dal 12 agosto 2012

                              Art. 383. 
                      (Cassazione con rinvio). 
 
  La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi  da  quelli
richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice
di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. 
 
  Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma,  la  causa  puo'
essere  rinviata  al   giudice   che   avrebbe   dovuto   pronunciare
sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. 
 
  La corte, se riscontra una nullita' del giudizio di primo grado per
la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere  le  parti  al
primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. 
 
  ((Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e  quarto,
la Corte, se  accoglie  il  ricorso  per  motivi  diversi  da  quelli
indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al  giudice  che  avrebbe
dovuto pronunciare sull'appello e si applicano  le  disposizioni  del
libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.)) ((136)) 
 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la
presente modifica si applica ai giudizi  di  appello  introdotti  con
ricorso depositato o con citazione di  cui  sia  stata  richiesta  la
notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto medesimo. 
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