Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 414

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973

                              Art. 414. 
                    (( (Forma della domanda). )) 
 
  ((La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 
    1) l'indicazione del giudice; 
    2) il nome, il cognome,  nonche'  la  residenza  o  il  domicilio
eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito,  il
nome, il cognome e la residenza  o  il  domicilio  o  la  dimora  del
convenuto; se  ricorrente  o  convenuto  e'  una  persona  giuridica,
un'associazione non riconosciuta  o  un  comitato,  il  ricorso  deve
indicare la denominazione o ditta nonche' la sede  del  ricorrente  o
del convenuto; 
    3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 
    4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui  quali
si fonda la domanda con le relative conclusioni; 
    5)  l'indicazione  specifica  dei  mezzi  di  prova  di  cui   il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei  documenti  che  si
offrono in comunicazione.)) 
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