Testo in vigore dal 12 dicembre 1973
Art. 414.
(( (Forma della domanda). ))
((La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonche' la residenza o il domicilio
eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il
nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto; se ricorrente o convenuto e' una persona giuridica,
un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve
indicare la denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o
del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si
offrono in comunicazione.))