Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 475

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 475. 
                  (Spedizione in forma esecutiva). 
 
  Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria  e
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere
come titolo per l'esecuzione forzata,  debbono  essere  muniti  della
formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. 
 
  La spedizione del titolo in forma  esecutiva  puo'  farsi  soltanto
alla parte a favore della quale fu  pronunciato  il  provvedimento  o
stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori,  con  indicazione  in
calce della persona alla quale e' spedita. 
 
  La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione in nome
del Re Imperatore e  nell'apposizione  da  parte  del  cancelliere  o
notaio o altro pubblico  ufficiale,  sull'originale  o  sulla  copia,
della seguente formula: 
  "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente  titolo,  al
pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". 
 
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