Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 475.
(Spedizione in forma esecutiva).
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere
come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della
formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto
alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o
stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in
calce della persona alla quale e' spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione in nome
del Re Imperatore e nell'apposizione da parte del cancelliere o
notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia,
della seguente formula:
"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al
pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".