Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 477

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 477. 
         (Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi). 
 
  Il titolo esecutivo contro  il  defunto  ha  efficacia  contro  gli
eredi, ma si puo' loro notificare il  precetto  soltanto  dopo  dieci
giorni dalla notificazione del titolo. 
 
  Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi  agli  eredi
collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. 
 
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