Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 477.
(Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi).
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli
eredi, ma si puo' loro notificare il precetto soltanto dopo dieci
giorni dalla notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione puo' farsi agli eredi
collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.