Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 482

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 482. 
                       (Termine ad adempiere). 
 
  Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso  il
termine indicato nel precetto e in ogni  caso  non  prima  che  siano
decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso;  ma  il  presidente
del tribunale  competente  per  l'esecuzione  o  un  giudice  da  lui
delegato,  se  vi  e'  pericolo   nel   ritardo,   puo'   autorizzare
l'esecuzione immediata, con cauzione  o  senza.  L'autorizzazione  e'
data con decreto scritto in calce al precetto  e  trascritto  a  cura
dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. (88) ((90)) 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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