Art. 482.
(Termine ad adempiere).
Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il
termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano
decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente
del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui
delegato, se vi e' pericolo nel ritardo, puo' autorizzare
l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione e'
data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura
dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi. (88) ((90))
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".