Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 485

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 485. 
                   (Audizione degli interessati). 
 
  Quando la legge richiede o il giudice  ritiene  necessario  che  le
parti ed eventualmente altri interessati siano  sentiti,  il  giudice
stesso  fissa  con  decreto  l'udienza  alla   quale   il   creditore
pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli
altri interessati debbono comparire davanti a lui. 
 
  Il decreto e' comunicato dal cancelliere. 
 
  Se risulta o appare  probabile  che  alcuna  delle  parti  non  sia
comparsa per  cause  indipendenti  dalla  sua  volonta',  il  giudice
dell'esecuzione fissa una nuova udienza della  quale  il  cancelliere
da' comunicazione alla parte non comparsa. 
 
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