Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 485.
(Audizione degli interessati).
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le
parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice
stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore
pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli
altri interessati debbono comparire davanti a lui.
Il decreto e' comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia
comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta', il giudice
dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere
da' comunicazione alla parte non comparsa.