Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 486.
(Forma delle domande e delle istanze).
Le domande e le istanze che si propongono al giudice
dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte
oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi
in cancelleria negli altri casi.