Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 486

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 486. 
               (Forma delle domande e delle istanze). 
 
  Le  domande  e  le   istanze   che   si   propongono   al   giudice
dell'esecuzione, se la legge non dispone  altrimenti,  sono  proposte
oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da  depositarsi
in cancelleria negli altri casi. 
 
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