Art. 492.
(Forma del pignoramento).
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il
pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario
fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre
alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al
debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza
ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui
dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso
giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il
debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che
delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita',
sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la
relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale. ((Il pignoramento deve contenere l'avvertimento
che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo,
l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata
disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552
e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per
causa a lui non imputabile.)) ((150))
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi
appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale
giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente
pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o
falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo
stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento
della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti
dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale
giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli
adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e'
compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono
indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il
pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore
esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito
custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli
sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento
o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore
procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo'
richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui
all'articolo 499, quarto comma.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014. N. 162. (144)
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale
giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a
carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono
tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un
avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo
179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per
il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti
pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere informazioni
agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di
conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture
contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi
accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza
dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il
professionista trasmette apposita relazione con i risultati della
verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha
nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.
Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della
dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture
contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che
costituisce titolo esecutivo contro il debitore. (144)
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere
il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al
presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006".
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006".
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che le presenti modifiche si applicano ai procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che la
modifica del comma 3 del presente articolo si applica ai procedimenti
di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.