Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 492

Testo in vigore dal 03 luglio 2016

                              Art. 492. 
                      (Forma del pignoramento). 
 
  Salve  le  forme  particolari  previste  nei  capi   seguenti,   il
pignoramento consiste in un'ingiunzione che  l'ufficiale  giudiziario
fa al debitore di astenersi da qualunque  atto  diretto  a  sottrarre
alla  garanzia  del  credito  esattamente  indicato  i  beni  che  si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. 
 
  Il  pignoramento  deve  altresi'  contenere  l'invito  rivolto   al
debitore  ad   effettuare   presso   la   cancelleria   del   giudice
dell'esecuzione  la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione   di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice
competente per  l'esecuzione  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza
ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le  successive  notifiche  o  comunicazioni  a  lui
dirette  saranno  effettuate  presso  la  cancelleria  dello   stesso
giudice. 
 
  Il  pignoramento  deve  anche  contenere  l'avvertimento   che   il
debitore, ai sensi dell'articolo 495,  puo'  chiedere  di  sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto  al  creditore  pignorante   e   ai   creditori   intervenuti,
comprensivo del capitale, degli interessi e delle  spese,  oltre  che
delle spese di esecuzione, sempre che, a  pena  di  inammissibilita',
sia da lui depositata in  cancelleria,  prima  che  sia  disposta  la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552  e  569,  la
relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad  un  quinto
dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento  e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve  essere  data
prova documentale. ((Il pignoramento  deve  contenere  l'avvertimento
che,  a  norma  dell'articolo  615,  secondo  comma,  terzo  periodo,
l'opposizione e' inammissibile se  e'  proposta  dopo  che  e'  stata
disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530,  552
e 569, salvo  che  sia  fondata  su  fatti  sopravvenuti  ovvero  che
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente  per
causa a lui non imputabile.)) ((150)) 
 
  Quando  per  la  soddisfazione  del  creditore  procedente  i  beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti  ovvero  per  essi
appare manifesta  la  lunga  durata  della  liquidazione  l'ufficiale
giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori  beni  utilmente
pignorabili, i luoghi in cui si trovano  ovvero  le  generalita'  dei
terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per  l'omessa  o
falsa dichiarazione. 
 
  Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo
stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal  momento
della dichiarazione, sono considerate pignorate  anche  agli  effetti
dell'articolo 388, terzo  comma,  del  codice  penale  e  l'ufficiale
giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano  per  gli
adempimenti di cui all'articolo 520  oppure,  quando  tale  luogo  e'
compreso  in  altro  circondario,   trasmette   copia   del   verbale
all'ufficiale  giudiziario  territorialmente  competente.   Se   sono
indicati crediti o cose mobili che  sono  in  possesso  di  terzi  il
pignoramento si considera perfezionato  nei  confronti  del  debitore
esecutato dal momento della  dichiarazione  e  questi  e'  costituito
custode della somma o della cosa  anche  agli  effetti  dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima  che  gli
sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il  pagamento
o restituisce il bene. Se sono indicati beni  immobili  il  creditore
procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. 
 
  Qualora, a seguito di intervento di altri creditori,  il  compendio
pignorato sia divenuto insufficiente, il  creditore  procedente  puo'
richiedere  all'ufficiale  giudiziario  di  procedere  ai  sensi  dei
precedenti  commi  ai  fini  dell'esercizio  delle  facolta'  di  cui
all'articolo 499, quarto comma. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014. N. 162. (144) 
 
  Se  il  debitore  e'  un   imprenditore   commerciale   l'ufficiale
giudiziario, previa istanza del creditore  procedente,  con  spese  a
carico di questi, invita il debitore a indicare  il  luogo  ove  sono
tenute le  scritture  contabili  e  nomina  un  commercialista  o  un
avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco  di  cui  all'articolo
179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente  codice  per
il  loro  esame  al  fine  dell'individuazione  di  cose  e   crediti
pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere  informazioni
agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalita' di
conservazione, anche  informatiche  o  telematiche,  delle  scritture
contabili indicati nelle dichiarazioni  fiscali  del  debitore  e  vi
accede ovunque si  trovi,  richiedendo  quando  occorre  l'assistenza
dell'ufficiale   giudiziario    territorialmente    competente.    Il
professionista trasmette apposita relazione  con  i  risultati  della
verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che  lo  ha
nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del  compenso.
Se dalla  relazione  risultano  cose  o  crediti  non  oggetto  della
dichiarazione del debitore,  le  spese  dell'accesso  alle  scritture
contabili e della relazione  sono  liquidate  con  provvedimento  che
costituisce titolo esecutivo contro il debitore. (144) 
 
  Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario  nel  compiere
il pignoramento sia munito del titolo esecutivo,  il  presidente  del
tribunale competente per l'esecuzione  puo'  concedere  al  creditore
l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la  modifica  di  cui  al
presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  ai  procedimenti
iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla  L.
30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l'art. 4,  comma  3)  che  la
modifica del comma 3 del presente articolo si applica ai procedimenti
di esecuzione forzata  per  espropriazione  iniziati  successivamente
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
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