Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 493.
(Pignoramenti su istanza di piu' creditori).
Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo
bene.
Il bene sul quale e' stato compiuto un pignoramento puo' essere
pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e' unito ad
altri in unico processo.