Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 493

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 493. 
            (Pignoramenti su istanza di piu' creditori). 
 
  Piu' creditori possono con unico pignoramento colpire  il  medesimo
bene. 
 
  Il bene sul quale e' stato compiuto  un  pignoramento  puo'  essere
pignorato successivamente su istanza di uno o piu' creditori. 
 
  Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche  se  e'  unito  ad
altri in unico processo. 
 
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