Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 50

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 50. 
                     (Riassunzione della causa). 
 
  Se la  riassunzione  della  causa  davanti  al  giudice  dichiarato
competente  avviene  nel  termine  fissato  nella  ((ordinanza))  dal
giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi))  dalla  comunicazione
della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara
l'incompetenza del giudice adito, il  processo  continua  davanti  al
nuovo giudice. 
 
  Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo
si estingue. 
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