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Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 50.
(Riassunzione della causa).
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato
competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza)) dal
giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi)) dalla comunicazione
della ((ordinanza)) di regolamento o della ((ordinanza)) che dichiara
l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al
nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo
si estingue.