Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 521 - Bis

Testo in vigore dal 31 ottobre 2021

                            Art. 521-bis. 
  (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). 
 
  Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il  pignoramento
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi  puo'  essere  eseguito  anche
mediante notificazione al debitore e successiva  trascrizione  di  un
atto nel quale si indicano esattamente,  con  gli  estremi  richiesti
dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri,  i
beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli  si
fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene
altresi'  l'intimazione  a  consegnare  entro  dieci  giorni  i  beni
pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla proprieta'  e
all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad
operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
o, in mancanza, a quello piu' vicino. (148) 
 
  Col  pignoramento  il  debitore  e'  costituito  custode  dei  beni
pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti,
senza diritto a compenso. 
 
  Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume  la
custodia del bene pignorato  e  ne  da'  immediata  comunicazione  al
creditore pignorante,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ove
possibile. 
 
  Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che
accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono
procedono  al  ritiro  della  carta  di  circolazione  nonche',   ove
possibile, dei titoli e dei  documenti  relativi  alla  proprieta'  e
all'uso  dei  beni  pignorati  e   consegnano   il   bene   pignorato
all'istituto vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il  bene
pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. (148) 
 
  Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale  giudiziario  consegna
senza ritardo al creditore l'atto  di  pignoramento  perche'  proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui al terzo comma,  il  creditore  deve  depositare
nella cancelleria del ((giudice di pace)) competente per l'esecuzione
la nota  di  iscrizione  a  ruolo,  con  copie  conformi  del  titolo
esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e  della  nota  di
trascrizione. La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo. ((155)) 
 
  Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il  pignoramento
perde efficacia quando la nota di  iscrizione  a  ruolo  e  le  copie
dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del  precetto  sono
depositate oltre il termine di cui al quinto comma. 
 
  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  497,  l'istanza  di
assegnazione o l'istanza di  vendita  deve  essere  depositata  entro
quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della  nota
di iscrizione a norma del presente articolo ovvero  dal  deposito  da
parte di quest'ultimo  delle  copie  conformi  degli  atti,  a  norma
dell'articolo  159-ter  delle  disposizioni  per   l'attuazione   del
presente codice.(148) 
 
  Si applicano in quanto compatibili  le  disposizioni  del  presente
capo. 
                                                                (144) 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  132,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19,  comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni,  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025". 
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