Art. 521-bis.
(Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche
mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti
dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i
beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si
fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene
altresi' l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni
pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla proprieta' e
all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad
operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
o, in mancanza, a quello piu' vicino. (148)
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni
pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti,
senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la
custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al
creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove
possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che
accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono
procedono al ritiro della carta di circolazione nonche', ove
possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta' e
all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato
all'istituto vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il bene
pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. (148)
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perche' proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare
nella cancelleria del ((giudice di pace)) competente per l'esecuzione
la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di
trascrizione. La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo. ((155))
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di
assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro
quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota
di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da
parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma
dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice.(148)
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente
capo.
(144)
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni
dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma
6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate
nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia'
stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita".
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AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma
5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025".