Art. 524.
(Pignoramento successivo).
L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto,
ne da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente
pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa
constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale e' depositato in cancelleria e inserito nel
fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo
e' compiuto anteriormente alla udienza prevista ((nell'articolo 525,
primo comma)), ovvero alla presentazione del ricorso per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista
((nel secondo comma dell'articolo 525)). In tale caso il cancelliere
ne da' notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge
in unico processo.((113a))((115))((116))
Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo la udienza di cui
sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli
effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo
pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato
processo.
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."