Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 524

Testo in vigore dal 11 settembre 2005

                              Art. 524. 
                     (Pignoramento successivo). 
 
  L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento  gia'  compiuto,
ne da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente
pignorati, e quindi procede al pignoramento degli  altri  beni  o  fa
constare nel processo verbale che non ve ne sono. 
 
  Il processo verbale e' depositato in  cancelleria  e  inserito  nel
fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo
e' compiuto anteriormente alla udienza prevista ((nell'articolo  525,
primo  comma)),   ovvero   alla   presentazione   del   ricorso   per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista
((nel secondo comma dell'articolo 525)). In tale caso il  cancelliere
ne da' notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge
in unico processo.((113a))((115))((116)) 
 
  Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo la udienza  di  cui
sopra ovvero dopo la  presentazione  del  ricorso  predetto,  ha  gli
effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti  dal  primo
pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi  ha  luogo  separato
processo. 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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