Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 579

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 579. 
                   (Persone ammesse agli incanti). 
 
  Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il
debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto. 
 
  Le  offerte  debbono  essere  fatte  personalmente  o  a  mezzo  di
mandatario munito di procura speciale. 
 
  I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare. 
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