Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 579.
(Persone ammesse agli incanti).
Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il
debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di
mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.