Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 585

Testo in vigore dal 11 settembre 2005

                              Art. 585. 
                    (( (Versamento del prezzo).)) 
 
  ((L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine  e  nel  modo
fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a  norma  dell'articolo
576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante  l'avvenuto
versamento. 
 
  Se l'immobile e' stato aggiudicato  a  un  creditore  ipotecario  o
l'aggiudicatario  e'  stato  autorizzato  ad  assumersi   un   debito
garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo'  limitare,  con
suo decreto, il versamento alla parte del prezzo  occorrente  per  le
spese e per la  soddisfazione  degli  altri  creditori  che  potranno
risultare capienti. 
 
  Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a  seguito  di
contratto di finanziamento che preveda il  versamento  diretto  delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia  ipotecaria  di
primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto  di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il  conservatore  dei
registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se
non  unitamente  all'iscrizione  dell'ipoteca  concessa  dalla  parte
finanziata)).((113a))((115))((116)) 
 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente  modifica  ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006." 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni  dalla  L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006." 
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