Art. 585.
(( (Versamento del prezzo).))
((L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo
fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo
576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto
versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o
l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito
garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con
suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le
spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno
risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di
contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di
primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei
registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se
non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte
finanziata)).((113a))((115))((116))
-------------
AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio
2006."
-----------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80 , come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la
vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006."