Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 626

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 626. 
                    (Effetti della sospensione). 
 
  Quando il processo e' sospeso, nessun atto  esecutivo  puo'  essere
compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. 
 
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