Testo in vigore dal 07 novembre 2002
Art. 633.
(Condizioni di ammissibilita').
Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di
una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla
consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente
pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o
stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori,
cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la
sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti
ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri
esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una
tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende
da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente
offra elementi atti a far presumere l'adempimento della
controprestazione o lo avveramento della condizione.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231)). ((103))
-------------
AGGIORNAMENTO (103)
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002".