Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Art. 640.
(Rigetto della domanda).
Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda,
dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo
a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso
oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con
decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche
in via ordinaria.