Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 640

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 640. 
                      (Rigetto della domanda). 
  Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la  domanda,
dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente,  invitandolo
a provvedere alla prova. 
 
  Se il ricorrente non risponde all'invito o non  ritira  il  ricorso
oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice  la  rigetta  con
decreto motivato. 
 
  Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda,  anche
in via ordinaria. 
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