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Testo in vigore dal 07 novembre 2002
Art. 641.
(Accoglimento della domanda).
Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice,
con decreto motivato ((da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso)), ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di
consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste
la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta
opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di
opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.((103))
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto
sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. ((Se l'intimato
risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e'
di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se
l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni
e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a
centoventi)).((103))
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che
hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il
giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
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AGGIORNAMENTO (48)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre
1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 10 maggio 1976,
n. 358 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (103)
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002."