Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 641

Testo in vigore dal 07 novembre 2002

                              Art. 641. 
                    (Accoglimento della domanda). 
 
  Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633,  il  giudice,
con decreto motivato ((da emettere entro trenta giorni  dal  deposito
del ricorso)), ingiunge all'altra parte  di  pagare  la  somma  o  di
consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di  queste
la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni,  con
l'espresso avvertimento che nello stesso termine  puo'  essere  fatta
opposizione a norma degli articoli seguenti e  che,  in  mancanza  di
opposizione, si procedera' a esecuzione forzata.((103)) 
 
  Quando concorrono giusti motivi, il  termine  puo'  essere  ridotto
sino a dieci giorni oppure  aumentato  a  sessanta.  ((Se  l'intimato
risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il  termine  e'
di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino  a  venti  giorni.  Se
l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di  sessanta  giorni
e, comunque, non puo' essere  inferiore  a  trenta  ne'  superiore  a
centoventi)).((103)) 
 
  Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla  base  di  titoli  che
hanno gia' efficacia esecutiva secondo le  vigenti  disposizioni,  il
giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il  pagamento.
(48) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con  sentenza  31  dicembre
1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio  1987,  n.  2)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della L. 10 maggio  1976,
n. 358 (che ha modificato il comma 3 del presente articolo). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (103) 
  Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "Le disposizioni del presente  decreto  non  si  applicano  ai
contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002." 
Top