Art. 647.
(Esecutorieta' per mancata opposizione o per mancata attivita'
dell'opponente).
Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure
l'opponente non si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il
decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara
esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata
la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato
non abbia avuto conoscenza del decreto.(88)((90))
Quando il decreto e' stato dichiarato esecutivo a norma del
presente articolo, l'opposizione non puo' essere piu' proposta ne'
proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione
eventualmente prestata e' liberata.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."