Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 647

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 647. 
(Esecutorieta'  per  mancata  opposizione  o  per  mancata  attivita'
                          dell'opponente). 
 
  Se non e' stata fatta opposizione  nel  termine  stabilito,  oppure
l'opponente non si e' costituito, il giudice che  ha  pronunciato  il
decreto,  su  istanza  anche  verbale  del  ricorrente,  lo  dichiara
esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia  rinnovata
la notificazione, quando risulta o appare  probabile  che  l'intimato
non abbia avuto conoscenza del decreto.(88)((90)) 
 
  Quando il  decreto  e'  stato  dichiarato  esecutivo  a  norma  del
presente articolo, l'opposizione non puo' essere  piu'  proposta  ne'
proseguita, salvo  il  disposto  dell'articolo  650,  e  la  cauzione
eventualmente prestata e' liberata. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che " Il presente decreto legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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