Art. 654.
(Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione).
L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di
cui all'articolo precedente e' conferita con decreto del
conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce
all'originale del decreto d'ingiunzione.(88)((90))
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del
decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del
provvedimento che ha disposto l'esecutorieta' e dell'apposizione
della formula.
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AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 103,
comma 1) che "Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di
procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del
presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha
pronunciato l'ingiunzione"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente
decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma
1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione
per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38,
comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il
presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."