Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 654

Testo in vigore dal 04 luglio 1998

                              Art. 654. 
           (Dichiarazione di esecutorieta' ed esecuzione). 
 
  L'esecutorieta' non disposta con la sentenza o con  l'ordinanza  di
cui  all'articolo   precedente   e'   conferita   con   decreto   del
conciliatore,  del  pretore  o  del  presidente  scritto   in   calce
all'originale del decreto d'ingiunzione.(88)((90)) 
 
  Ai fini dell'esecuzione non occorre  una  nuova  notificazione  del
decreto  esecutivo;  ma  nel  precetto  deve   farsi   menzione   del
provvedimento che  ha  disposto  l'esecutorieta'  e  dell'apposizione
della formula. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha  disposto  (con  l'art.  103,
comma 1) che  "Nel  primo  comma  dell'articolo  654  del  codice  di
procedura civile le parole "del giudice di pace, del  pretore  o  del
presidente"  sono  sostituite  dalle  parole  "del  giudice  che   ha
pronunciato l'ingiunzione"." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1)  che  "  Il  presente
decreto legislativo entra in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1,  comma
1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.  254,  fatta  eccezione
per le disposizioni previste dagli articoli  17,  33,  comma  1,  38,
comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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