Versioni
Testo in vigore dal 12 novembre 1992
Art. 710.
(Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei
coniugi).
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in
camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i
coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione
di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi
componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il
tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del procedimento. ((66))
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AGGIORNAMENTO (66)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 ottobre-9 novembre 1992, n.
416 (in G.U. 1a s.s. 11/11/1992, n. 47) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987,
dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello
sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in
cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica
dei provvedimenti riguardanti la prole" e, "ai sensi dell'art. 27
legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art.
710 codice procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge
29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede la
partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei
provvedimenti riguardanti la prole".