Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 711

Testo in vigore dal 10 giugno 1942

                              Art. 711. 
                     (Separazione consensuale). 
 
  Nel caso di separazione consensuale ((previsto  nell'art.  158  del
codice civile)), il presidente, su ricorso  di  entrambi  i  coniugi,
deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di  conciliarli
nel modo indicato nell'articolo 708. 
 
  Se il ricorso e' presentato da uno solo  dei  coniugi,  si  applica
l'articolo 706 ultimo comma. 
 
  Se la conciliazione non riesce, si da' atto  nel  processo  verbale
del  consenso  dei  coniugi  alla  separazione  e  delle   condizioni
riguardanti i coniugi stessi e la prole. 
 
  La separazione consensuale acquista efficacia con  la  omologazione
del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su  relazione
del presidente. 
 
  Le condizioni della separazione  consensuale  sono  modificabili  a
norma dell'articolo precedente. 
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