Testo in vigore dal 10 giugno 1942
Art. 711.
(Separazione consensuale).
Nel caso di separazione consensuale ((previsto nell'art. 158 del
codice civile)), il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi,
deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli
nel modo indicato nell'articolo 708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi, si applica
l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale
del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni
riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione
del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione
del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a
norma dell'articolo precedente.