Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 785

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

                              Art. 785. 
               (Pronuncia sulla domanda di divisione). 
 
  Se non sorgono contestazioni sul diritto alla  divisione,  essa  e'
disposta con ordinanza  dal  giudice  istruttore;  altrimenti  questi
provvede a norma dell'articolo 187. 
 
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