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Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 83.
(Procura alle liti).
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore,
questi deve essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine
della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di
risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento
nell'esecuzione ((, ovvero della memoria di nomina del nuovo
difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore
originariamente designato)). In tali casi l'autografia della
sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si
riferisce ((, o su documento informatico separato sottoscritto con
firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia)).((Se la procura alle liti e' stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso
strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata
con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica)).(85)
La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa
volonta' diversa.
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AGGIORNAMENTO (85)
La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge."