Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 83

Testo in vigore dal 04 luglio 2009

                              Art. 83. 
                        (Procura alle liti). 
 
  Quando la parte sta in giudizio  col  ministero  di  un  difensore,
questi deve essere munito di procura. 
 
  La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. 
 
  La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a  margine
della citazione, del ricorso, del controricorso,  della  comparsa  di
risposta o d'intervento, del precetto o  della  domanda  d'intervento
nell'esecuzione  ((,  ovvero  della  memoria  di  nomina  del   nuovo
difensore,   in   aggiunta   o   in   sostituzione   del    difensore
originariamente  designato)).  In  tali   casi   l'autografia   della
sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.  La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata  su  foglio
separato che  sia  pero'  congiunto  materialmente  all'atto  cui  si
riferisce ((, o su documento informatico  separato  sottoscritto  con
firma  digitale  e  congiunto  all'atto  cui  si  riferisce  mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia)).((Se la procura alle liti  e'  stata  conferita  su
supporto  cartaceo,  il  difensore  che  si  costituisce   attraverso
strumenti telematici ne trasmette la  copia  informatica  autenticata
con   firma   digitale,   nel   rispetto   della   normativa,   anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la  trasmissione  e  la
ricezione   dei   documenti   informatici   e   trasmessi   in    via
telematica)).(85) 
 
  La  procura  speciale  si  presume  conferita   soltanto   per   un
determinato grado del processo,  quando  nell'atto  non  e'  espressa
volonta' diversa. 
 
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AGGIORNAMENTO (85) 
  La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art.  2,  comma  1)
che "La disposizione di  cui  all'articolo  1  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge." 
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