Testo in vigore dal 04 luglio 2009
Art. 96.
(Responsabilita' aggravata).
Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui e' stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale,
o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha
agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma precedente.
((In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata)).