Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 1188

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1188. 
 
                    (Destinatario del pagamento). 
 
  Il  pagamento  deve  essere   fatto   al   creditore   o   al   suo
rappresentante,  ovvero  alla  persona  indicata  dal   creditore   o
autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. 
 
  Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera  il
debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato. 
 
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