Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 135. (Pubblicazione senza richiesta o senza documenti). E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.