Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 135

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                              Art. 135. 
 
         (Pubblicazione senza richiesta o senza documenti). 
 
  E' punito con l'ammenda da lire duecento a lire  mille  l'ufficiale
dello  stato  civile  che  ha  proceduto  alla  pubblicazione  di  un
matrimonio senza la richiesta di  cui  all'art.  96  o  quando  manca
alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97. 
 
Top