Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1453

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1453. 
 
          (Risolubilita' del contratto per inadempimento). 
 
  Nei  contratti  con  prestazioni  corrispettive,  quando  uno   dei
contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta
chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni
caso, il risarcimento del danno. 
 
  La risoluzione puo' essere domandata anche quando  il  giudizio  e'
stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi
l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione. 
 
  Dalla data della domanda di  risoluzione  l'inadempiente  non  puo'
piu' adempiere la propria obbligazione. 
 
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