Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 1878

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 1878. 
 
             (Mancanza di pagamento delle rate scadute). 
 
  In caso di mancato pagamento delle  rate  di  rendita  scadute,  il
creditore della rendita, anche se e' lo stesso stipulante,  non  puo'
domandare la risoluzione del contratto, ma  puo'  far  sequestrare  e
vendere i beni del suo debitore affinche' col ricavato della  vendita
si faccia  l'impiego  di  una  somma  sufficiente  ad  assicurare  il
pagamento della rendita. 
 
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