Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2158

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2158. 
 
                     (Morte di una delle parti). 
 
  La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente. 
 
  In caso di morte del mezzadro la mezzadria si  scioglie  alla  fine
dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del  mezzadro  vi
sia persona idonea a  sostituirlo  ed  i  componenti  della  famiglia
colonica si accordino nel designarla. 
 
  Se la morte del mezzadro e'  avvenuta  negli  ultimi  quattro  mesi
dell'anno agrario,  i  componenti  della  famiglia  colonica  possono
chiedere  che  la  mezzadria  continui  sino  alla   fine   dell'anno
successivo, purche' assicurino la buona coltivazione del  podere.  La
richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del  mezzadro,
o, se cio'  non  e'  possibile,  prima  dell'inizio  del  nuovo  anno
agrario. 
 
  In tutti i casi, se il  podere  non  e'  coltivato  con  la  dovuta
diligenza il concedente puo' fare  eseguire  a  sue  spese  i  lavori
necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti  e  sugli
utili. 
 
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