Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2164

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2164. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella colonia parziaria il concedente  ed  uno  o  piu'  coloni  si
associano per la coltivazione di un fondo  e  per  l'esercizio  delle
attivita' connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. 
 
  La  misura  della  ripartizione  dei  prodotti  e  degli  utili  e'
stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. 
 
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