Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2175

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2175. 
 
                      (Perimento del bestiame). 
 
  Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per
causa a lui  non  imputabile,  ma  deve  rendere  conto  delle  parti
recuperabili. 
 
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