Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2211

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2211. 
 
      (Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto). 
 
  I commessi, anche se autorizzati a  concludere  contratti  in  nome
dell'imprenditore, non hanno il potere di  derogare  alle  condizioni
generali  di  contratto  o  alle   clausole   stampate   sui   moduli
dell'impresa, se non  sono  muniti  di  una  speciale  autorizzazione
scritta. 
 
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