Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2211. (Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto). I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.