Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2308

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2308. 
 
                   (Scioglimento della societa'). 
 
  La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate  dall'art.
2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti
dalla  legge,  e,  salvo  che  abbia  per  oggetto  un'attivita'  non
commerciale, per la dichiarazione di fallimento. 
 
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