Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Art. 2308. (Scioglimento della societa'). La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attivita' non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.