Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2359 - Ter

Testo in vigore dal 01 gennaio 2004

                            Art. 2359-ter 
 
(( (Alienazione o annullamento delle azioni o  quote  della  societa'
                          controllante). )) 
 
  ((Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis
devono   essere   alienate   secondo   modalita'   da    determinarsi
dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. 
 
  In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza  indugio
al loro annullamento e alla corrispondente  riduzione  del  capitale,
con rimborso secondo i criteri indicati  dagli  articoli  2437-ter  e
2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta  dal  tribunale
secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.)) 
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