Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2362

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004

                             Art. 2362. 
 
                         (Unico azionista). 
 
  Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona  o  muta
la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione  contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data  e
del luogo di nascita o ((lo Stato)) di costituzione, del domicilio  o
della sede e cittadinanza dell'unico socio. 
 
  Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei  soci,  gli
amministratori  ne  devono  depositare  apposita  dichiarazione   per
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
 
  L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo' provvedere alla
pubblicita' prevista nei commi precedenti. 
 
  Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi
devono essere depositate  entro  trenta  giorni  dall'iscrizione  nel
libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. 
 
  I contratti della societa' con l'unico  socio  o  le  operazioni  a
favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori  della  societa'
solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni  del
consiglio di amministrazione o da  atto  scritto  avente  data  certa
anteriore al pignoramento. 
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