Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2463

Testo in vigore dal 23 marzo 2016

                             Art. 2463. 
 
                           (Costituzione). 
 
  La societa'  puo'  essere  costituita  con  contratto  o  con  atto
unilaterale. 
 
  L'atto costitutivo deve essere redatto per  atto  pubblico  e  deve
indicare: 
    1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo  di
nascita o lo Stato di  costituzione,  il  domicilio  o  la  sede,  la
cittadinanza di ciascun socio; 
    2) la  denominazione,  contenente  l'indicazione  di  societa'  a
responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste  la  sede  della
societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
    4) l'ammontare del capitale,  non  inferiore  a  diecimila  euro,
sottoscritto e di quello versato; 
    5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti
e ai beni conferiti in natura; 
    6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 
    7) le norme relative al funzionamento della  societa',  indicando
quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 
    8) le persone cui e'  affidata  l'amministrazione  e  l'eventuale
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 
    9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese  per  la
costituzione poste a carico della societa'. 
 
  Si  applicano  alla  societa'   a   responsabilita'   limitata   le
disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. 
 
  L'ammontare  del  capitale  puo'  essere  determinato   in   misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un  euro.  In  tal  caso  i
conferimenti devono farsi in  denaro  e  devono  essere  versati  per
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione. 
 
  La somma da dedurre  dagli  utili  netti  risultanti  dal  bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,  l'ammontare  di
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione. 
                                                              ((250)) 
 
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AGGIORNAMENTO (250) 
  Il Decreto 17 febbraio 2016 (in G.U. 8/3/2016, n. 56)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a  quanto  previsto  dall'art.
2463 del codice civile, i contratti  di  societa'  a  responsabilita'
limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico e  per  i  quali  viene
richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up  di  cui
all'art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono
redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art.
24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso  di  societa'
pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale,
in totale conformita' allo standard allegato sotto la  lettera  A  al
presente decreto, redatto sulle base delle  specifiche  tecniche  del
modello, di cui all'art. 2, comma 1". 
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