Art. 2463.
(Costituzione).
La societa' puo' essere costituita con contratto o con atto
unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare:
1)il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di
nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di societa' a
responsabilita' limitata, e il comune ove sono poste la sede della
societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro,
sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti
e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della societa', indicando
quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e l'eventuale
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spese per la
costituzione poste a carico della societa'.
Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le
disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
L'ammontare del capitale puo' essere determinato in misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i
conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione.
((250))
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AGGIORNAMENTO (250)
Il Decreto 17 febbraio 2016 (in G.U. 8/3/2016, n. 56) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'art.
2463 del codice civile, i contratti di societa' a responsabilita'
limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene
richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui
all'art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono
redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art.
24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa'
pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale,
in totale conformita' allo standard allegato sotto la lettera A al
presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del
modello, di cui all'art. 2, comma 1".