Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 2479

Testo in vigore dal 07 aprile 2010

                             Art. 2479. 
 
                        (Decisioni dei soci). 
 
  I soci  decidono  sulle  materie  riservate  alla  loro  competenza
dall'atto  costitutivo,  nonche'  sugli  argomenti  che  uno  o  piu'
amministratori o tanti soci che rappresentano  almeno  un  terzo  del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 
 
  In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 
    1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 
    2)  la  nomina,  se   prevista   nell'atto   costitutivo,   degli
amministratori; 
    3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei  sindaci  e
del presidente del collegio sindacale o ((del soggetto incaricato  di
effettuare la revisione legale dei conti)); 
    4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 
    5)  la  decisione  di  compiere  operazioni  che  comportano  una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato  nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 
 
  L'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni dei  soci  siano
adottate mediante consultazione scritta o  sulla  base  del  consenso
espresso per iscritto. In tal caso  dai  documenti  sottoscritti  dai
soci  devono  risultare  con  chiarezza  l'argomento  oggetto   della
decisione ed il consenso alla stessa. 
 
  Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione  di  cui  al
terzo comma e comunque con  riferimento  alle  materie  indicate  nei
numeri 4) e 5) del secondo comma del presente  articolo  nonche'  nel
caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis  oppure  quando
lo richiedono uno o piu' amministratori  o  un  numero  di  soci  che
rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni  dei
soci debbono essere adottate mediante  deliberazione  assembleare  ai
sensi dell'articolo 2479-bis. 
 
  Ogni socio ha diritto di partecipare alle  decisioni  previste  dal
presente articolo ed il suo voto vale in  misura  proporzionale  alla
sua partecipazione. 
 
  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni  dei
soci sono prese  con  il  voto  favorevole  di  una  maggioranza  che
rappresenti almeno la meta' del capitale sociale. 
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