Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 258

Testo in vigore dal 01 gennaio 2013

                              Art. 258. 
 
                     Effetti del riconoscimento. 
 
  ((Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui  fu
fatto e riguardo ai parenti di esso)). 
 
  L'atto  di  riconoscimento  di  uno  solo  dei  genitori  non  puo'
contenere   indicazioni   relative   all'altro    genitore.    Queste
indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. 
 
  Il pubblico ufficiale che  le  riceve  e  l'ufficiale  dello  stato
civile che le riproduce sui registri dello stato civile  sono  puniti
con l'ammenda da lire ventimila a lire  ottantamila.  Le  indicazioni
stesse devono essere cancellate. 
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