Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2722

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2722. 
 
      (Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento). 
 
  La prova per testimoni non e'  ammessa  se  ha  per  oggetto  patti
aggiunti o contrari al contenuto di un  documento,  per  i  quali  si
alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea. 
 
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