Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2848

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2848. 
 
                  (Nuova iscrizione dell'ipoteca). 
 
  Nonostante  il   decorso   del   termine   indicato   dall'articolo
precedente, il creditore puo' procedere a nuova  iscrizione;  in  tal
caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. 
 
  La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti
dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo. 
 
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