Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2876

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2876. 
 
                      (Limiti della riduzione). 
 
  La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto  per  cio'
che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del  terzo  per  cio'
che riguarda il valore della cautela. 
 
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