Codici Normativa e Costituzione

Consulta i Codici di Normativa e la Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 2890

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

                             Art. 2890. 
 
                          (Notificazione). 
 
  L'acquirente  deve  far  notificare,   per   mezzo   di   ufficiale
giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi  eletto,  e
al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 
    1)  il  titolo,  la  data  del  medesimo  e  la  data  della  sua
trascrizione; 
    2) la qualita' e la situazione dei beni col numero del catasto  o
altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo; 
    3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso  dichiarato,  se
si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di  cui  non  sia
stato determinato il prezzo. 
 
  In ogni caso, il prezzo o il  valore  dichiarato  non  puo'  essere
inferiore a quello stabilito come base degli incanti  dal  codice  di
procedura civile in caso di espropriazione. 
 
  Nell'atto della notificazione il  terzo  acquirente  deve  eleggere
domicilio nel  comune  dove  ha  sede  il  tribunale  competente  per
l'espropriazione e deve offrire di  pagare  il  prezzo  o  il  valore
dichiarato. 
 
  Un estratto sommario della notificazione e' inserito  nel  giornale
degli annunzi giudiziari. 
 
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