Codici Normativa e Costituzione

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Articolo 415

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

                              Art. 415. 
 
              (Persone che possono essere inabilitate). 
 
  Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato  del  quale  non  e'
talmente  grave  da   far   luogo   all'interdizione,   puo'   essere
inabilitato. 
 
  Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per
abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se'
o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. 
 
  Possono infine essere inabilitati il sordomuto  e  il  cieco  dalla
nascita o dalla prima infanzia, se non hanno  ricevuto  un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414  quando  risulta  che
essi   sono   del   tutto   incapaci   di   provvedere   ai    propri
interessi.((146)) 
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AGGIORNAMENTO (146) 
  La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)  che
"Nel  titolo  XII  del  libro  primo   del   codice   civile,   prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: 
  "Capo II.  -  Della  interdizione,  della  inabilitazione  e  della
incapacita' naturale"." 
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